1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che nell'esercizio delle proprie attribuzioni, abbia reso servizi di eccezionale importanza al Corpo militare e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicura garanzia per l'esercizio delle attribuzioni del grado superiore.
2. Ai fini dell'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa in servizio permanente deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado e non avere già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.
3. La proposta di avanzamento straordinario per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale dal quale il personale gerarchicamente dipende ed è corredata dai pareri delle autorità gerarchiche superiori.
4. Sulla proposta di avanzamento straordinario per meriti eccezionali decide il presidente generale della CRI, previo parere favorevole della commissione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b),